PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

          a) introdurre l'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari;

          b) tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo della filiera alimentare.

      2. Ai fini della presente legge, per indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari si intende l'insieme degli atti e delle procedure volti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine di un prodotto al fine di consentire l'individuazione delle relative fasi di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione.

Art. 2.

      1. Ogni azienda della filiera dei prodotti alimentari è tenuta ad adottare un sistema di tracciabilità ai sensi dell'articolo 1, certificato dagli organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti alimentari per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità ai sensi del comma 1.

Art. 3.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo dell'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari.